Modalità di richiesta

- PRATICHE DI COMPETENZA SUE (Edilizia residenziale):
dal 1° marzo 2016, l'obbligo di trasmissione in via telematica per TUTTE le pratiche di edilizia residenziale di competenza dello sportello SUE (possibilità dell'invio alternativo cartaceo solo per l'Attività edilizia libera - Comunicazione inizio lavori (CIL) ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett.a) e comma 2 lett. b), c), c bis), d), e), f) che consente il deposito diretto dell'avente titolo e non necessita di asseverazione di tecnico abilitato).

Per le modalita' di inoltro delle pratiche telematiche e per il recepimento della relativa modulistica si prega di fare riferimento alla pagina web dedicata www.comune.greve-in-chianti.fi.it > Home > SUE. L'atto o l'insieme di atti dovranno pervenire da casella mail di posta elettronica certificata (PEC) alla casella mail di posta elettronica del nostro Comune ovvero "comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it" ;

- PRATICHE DI COMPETENZA SUAP (Edilizia produttiva e attivita'):
L'ufficio SUAP dal 1 aprile 2015 non accetta pratiche in forma cartacea neanche da soggetti di natura non imprenditoriale (Associazioni, Circoli e Affittacamere non professionali) per i quali veniva applicata una deroga all'invio per P.E.C..

Per l'accesso alla piattaforma STAR - Sistema Telematico di Accettazione Regionale  è sufficiente la tessera sanitaria mentre per la presentazione di istanze è necessaria anche la Firma digitale, le istruzioni relative a tale procedura sono comunque disponibili all'interno del sito della Regione.

Scaricare la modulistica direttamente dalla sezione dedicata

Requisiti del richiedente

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un immobile o area.

Documentazione da presentare

Per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica dovrà essere presentato:
1. modello di richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica in bollo
2. attestazione del versamento dei diritti di segreteria (vedi delibera diritti di segreteria)
3. documentazione, dichiarazioni, elaborati grafici e fografici previsti dallo stampato reperibile ai link nella colonna di destra (modulistica ufficio edilizia)

 

Costi

Il costo relativo alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica si compone delle seguenti voci:
- diritti di segreteria (vedi delibera diritti di segreteria);
Il costo relativo al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 167 D.Lgs. 42/2004 come disciplinata dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla D.C.C. 11/2017


Modalità di pagamento
Tramite la home page del comune servizio PAGO-PA Informativa pagamenti telematici

Tempi

Il Responsabile del procedimento ha 180 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta formalmente completa per curare l'istruttoria e pronunciarsi in merito, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendere entro 90 giorni (dall'arrivo della documentazione presso la sua sede). Non è previsto l'istituto del silenzio-assenso.

Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti in sede di verifica, da effettuare entro 15 giorni dalla presentazione, la stessa, previa comunicazione all'interessato, viene sospesa ed il termine di 60 giorni decorre dalla presentazione della documentazione integrativa.

Il procedimento si conclude con il rilascio dell'atto di accertamento di compatibilità paesaggistica o del diniego.

Nel caso di accoglimento della richiesta dovrà essere presentata attestazione di pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 167 comma 5 D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (sanzione paesaggistica) ai fini del ritiro dell'atto.

In caso di diniego l'Ufficio Edilizia Privata provvederà alla trasmissione della documentazione all'Ufficio Abusi per l'applicazione delle sanzioni previste in materia di repressione degli abusi edilizi.

Informazioni

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un immobile o area può presentare, per i lavori di seguito indicati eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004:

- lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati
- impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
- lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'interessato è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/2004.

Normativa di riferimento

- Art. 167 D.Lgs. 42/2004

- DPR 380/2001

- Art. 151 L.R. 65/2014

- DPCM 12/12/05 concernente i contenuti della relazione paesaggistica

 

Reclami ricorsi opposizioni

Per informazioni di carattere tecnico o amministrativo e per eventuali reclami o suggerimenti, inoltrabili anche per posta elettronica, è a disposizione il personale del Settore Tecnico ed il personale del Settore Amministrativo nell'orario di ricevimento al pubblico.
Eventuali ricorsi possono essere inoltrati alla Regione (per la nomina di un commissario ad acta) ed al giudice amministrativo (T.A.R.) o, alternativamente (rispetto al TAR), al Presidente della Repubblica.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Paesaggistica
Indirizzo
Palazzo della Torre - Viale Vanghetti n. 2
Tel
055055
Fax
055.85.44.727
E-mail
sue@comune.greve-in-chianti.fi.it
Orario di apertura
lunedì (15,00 - 18,00) giovedì (8,30 - 13,00 / 15,00 - 18,00)

FEEDBACK

 

Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *