Descrizione

L’apicoltura imprenditoriale, considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, è la conduzione zootecnica delle api per la produzione dei seguenti prodotti freschi: miele, cera d’api, pappa reale, polline, veleno d’api, api, api regine, idromele e aceto di miele; prodotti primari e come tali soggetti alle disposizioni di cui all’Allegato I al Regolamento CE n. 852/2004.

È esclusa la produzione di prodotti post-primari (miele liofilizzato, confetture a base di miele, polline essiccato, pappa reale liofilizzata, propoli lavorato, idromele, aceto di miele), la mescolanza dei prodotti primari tra loro (miele e propoli, miele e pappa reale, miele e polline) e il confezionamento di prodotti composti (miele e frutta secca); prodotti soggetti tutti alle disposizioni di cui all’Allegato II al Regolamento CE n. 852/2004.
L’attività può essere svolta mantenendo gli alveari in una collocazione fissa o spostandoli (nomadismo) in zone di pascolo, anche di proprietà altrui e/o in altri Comuni.

Devono interfacciarsi, in modalità telematica, con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):
- gli imprenditori apistici, cioè coloro che intendono avviare l’apicoltura con finalità commerciale, che risiedono nel Comune di Greve in Chianti o vi hanno la sede legale della loro impresa apistica, per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- gli imprenditori apistici per comunicazioni relative a variazioni soggettive all'attività d'impresa (sede legale, localizzazione edifici collegati all'attività presenti, numero di addetti o altro);
- gli apicoltori che risiedono a Greve in Chianti o vi hanno la sede legale della loro impresa apistica e che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza della ASL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA, per darne comunicazione (entro 10 giorni dalla installazione) ai servizi veterinari della ASL Toscana Centro.

Devono invece interfacciarsi con la ASL, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva (SISPC), direttamente o tramite delega a forme associate collegandosi al sito tramite il link riportato a fianco.
gli apicoltori non a titolo imprenditoriale, cioè coloro che intendono avviare un allevamento di api con finalità di autoconsumo;
tutti gli apicoltori, imprenditori e non, per le comunicazioni relative a variazioni di natura strettamente sanitaria, ovvero nel numero, localizzazione, movimentazione degli apiari/alveari, censimento annuale.

Modalità di richiesta

L‘esercizio dell’apicoltura come attività imprenditoriale è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUAP competente sulla sede legale dell'impresa o sulla residenza della persona fisica responsabile dell'impresa apistica, in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 01.49.03.

Requisiti del richiedente

Requisiti oggettivi morali

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti oggettivi

I locali devono avere destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ed essere conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici, gli arredi e le attrezzature

Documentazione da presentare

-  SCIA per avvio di attività di apicoltura, scaricabile come codice attività 01.49.03 tra gli endoprocedimenti “a – agricoltura, silvicoltura e pesca”

 

Costi

Diritti Suap consultabili nella relativa scheda

Diritti Asl

Tempi

La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 c. 3 L. 241/1990.

Normativa di riferimento

- Regolamento CE n. 852/2004
- Legge n. 313/2004 “Disciplina dell’apicoltura”
- Legge Regione Toscana n. 21/2009 “Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura”, come modificata dalla L.R. 69/2012
- Decreto Regione Toscana - Direzione Generale Sviluppo Economico - Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale - Settore Produzioni Agricole Zootecniche, 3 dicembre 2009, n. 6161
- Regione Toscana - Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria - nota esplicativa sulla L.R. 21/2009 e sua applicazione con le modalità telematiche a disposizione dei cittadini


 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Sviluppo Economico
Indirizzo
Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
Tel
055055
Fax
055 8544727
E-mail
sviluppo.economico@comune.greve-in-chianti.fi.it
Orario di apertura
lunedì (15,00 - 18,00) giovedì (8,30 - 13,00 / 15,00 - 18,00)

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