Attività agrituristica
Descrizione
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con l'attività agricola che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dall Art. 6 “Connessione dell'attività agrituristica e principalità dell'attività agricola”della L.R. n.30/2003 smi.
Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla L.R. Toscana 30/2003 e s.m.i.:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.
Modalità di richiesta
AVVIO
L'AVVIO dell' attività di AGRITURISMO è soggetto a:
- compilazione della relazione agrituristica all’interno della DUA (tramite l’agenzia regionale ARTEA sul sito www.artea.toscana.it). L'identificativo della pratica ARTEA dovrà essere riportato sulla pratica SUAP;
- presentazione della SCIA da inviare tramite portale STAR, al SUAP del Comune di Greve in Chianti (prima o contestualmente all'inizio dell'attività);
- Notifica Sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, che potrà essere presentata contestualmente alla SCIA sul portale STAR, attivando l'Endoprocedimento ASL 90, qualora si intenda somministrare alimenti e bevande.
SUBINGRESSO
In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’at tività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica e presenta , entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti ogget tivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.
VARIAZIONE
Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata all’ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.
In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA.
LA SCIA DI AVVIO, DI SUBINGRESSO, LE VARIAZIONI, LA SOSPENSIONE O LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA DEVONO ESSERE PRESENTARE AL SUAP DEL COMUNE TRAMITE PORTALE REGIONALE STAR UTILIZZANDO IL CODICE ATTIVITA' 55.50.51R (selezionando il relativi procedimenti)
CLASSIFICAZIONE (da 1 a 5 girasoli)
Nella SCIA l’imprenditore indica il livello di classificazione della struttura individuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione della L.R. 30/2003
La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’avvio delle attività agrituristiche.
Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, l'imprenditore agricolo dichiara tale variazione al SUAP del comune nel cui terri torio è situata l'UTE, che provvede alla variazione della SCIA.
Requisiti del richiedente
L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell’attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda .
Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavorator i con cont ratti di lavoro ammessi nel settore agricolo.
Non possono esercitare l’attività agrituristica:
a) coloro che non sono imprenditor i agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembr e 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;
e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezz a), e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da par te degli agricoltori produttor i diretti).
REQUISITI PROFESSIONALI PER LA SOMMINISTRAZIONE PASTI, ALIMENTI E BEVANDE
L’imprenditore che in ambito agrituristico svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o l’addetto che svolge tale attività, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) con iscrizione, anche a titolo provvisorio nell’anagrafe regionale, ai sensi della l.r. 45/2007;
b) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea attinente alla materia dell'alimentaz ione o della somministrazione di aliment i e bevande o attinente al settore agrario e forestale;
c) aver esercitato in proprio l'attività di somministraz ione di aliment i e bevande o avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande , in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'ammini strazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
d) avere frequentato con esito positivo il corso di formaz ione obbligatoria per somministraz ione di
aliment i e bevande o il corso di operatore agrituristico del repertorio regionale dei profili professionali o analogo corso di formaz ione come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Costi
DIRITTI SUAP
DIRITTI ASL
Gli importi sono consultabili nella scheda della sezione modulistica Suap dedicata
Informazioni
A fianco della pagina potete trovare:
- link di collegamento alla raccolta normativa della Regione Toscana
- link di collegamneto alla pagina del sito della Regione Toscana contente informazioni e aggiornamenti sull'attività agrituristica
Avvertenze
Si rimanda alla L.R. 30/2003 ed i particolare al Capo II e Capo III del Titolo II relativamente a
- Limiti e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche
- Norme per gli in erventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche
Normativa di riferimento
- L.R. 30/2003 - Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana
- DPGR 46/R/2004 - Regolamento di attuazione della L.R. 30/2003
- Decreto dirigenziale 6112 del 4 maggio 2017 - Guida operativa di indirizzo per i prodotti da utilizzare nella somministrazione in ambito agrituristico
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Ufficio Sviluppo Economico
- Indirizzo
- Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
- Tel
- 055055
- Fax
- 0558544727
- sviluppo.economico@comune.greve-in-chianti.fi.it
- Orario di apertura
- Lunedì 15:00 - 18:00 Giovedì 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00
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