Descrizione

AUTOCERTIFICAZIONE o DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E' la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati. È regolata dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'interessato attesta di conoscere stati, fatti o qualità personali che lo riguardano o che riguardano terze persone, delle quali egli abbia diretta conoscenza. Ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce. È regolata dall’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa).

Chi deve accettare l'autocertificazione

Dal 15 settembre 2020 i soggetti pubblici o privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni e hanno la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute, quindi:

  •     Tutte le Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Scuole, Università, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Inps, motorizzazione, ecc...)
  •     Tutti i gestori di servizi pubblici (le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc...)
  •    Tutti i soggetti privati, inclusi banche, assicurazioni, professionisti, imprese, società sportive ecc… Attenzione: Il cittadino che intende avvalersi dell’autocertificazione nei confronti dei privati, deve assicurarsi di indicare nel documento stesso di prestare il proprio consenso affinché il soggetto privato che che riceve l’autocertificazione possa verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.

Il rifiuto da parte dell'addetto della Pubblica Amministrazione o del gestore di servizi pubblici, di ricevere ed accettare l'autocertificazione non autenticata costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Quando non può essere utilizzata l'autocertificazione

La legge stabilisce in modo puntuale quali sono i documenti che non possono essere sostituiti da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità CE, di marchi o brevetti.

Verifiche e responsabilità penali

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono soggette a controllo: se da questo emerge un falso, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti  ed  e' punito ai  sensi del codice penale e delle leggi speciali in  materia.

Per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi

AUTOCERTIFICARE CON ANPR

E' possibile per i cittadini residenti in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS procedere all'autocertificazione dei propri dati anagrafici e di stato civile anche direttamente dal sito ANPR al seguente link https://www.anpr.interno.it/servizi-al-cittadino/

Per maggiori informazioni consulta la scheda informativa "Autocertificazioni e Certificazioni dal sito ANPR" (link in schede collegate)

 

Modalità di richiesta

L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possono essere:


- firmate dall'interessato davanti al dipendente addetto a riceverle

- firmate e inviate per posta, fax o consegnate da un'altra persona allegando fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante sottoscrittore

- sottoscritte mediante la firma digitale e inviate per via telematica.

Requisiti del richiedente

Possono rendere le dichiarazioni sostitutive:


- i cittadini maggiorenni italiani e dell'Unione europea;


- le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;


- cittadini maggiorenni di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica italiana, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Per i minori, le dichiarazioni vengono sottoscritte dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore.
Per gli interdetti, vengono sottoscritte dal tutore.
Per gli inabilitati ed i minori empancipati, possono essere sottoscritte dall'interessato con l'assistenza del curatore

Costi

Nessuno


Nei rapporti con i privati, se viene richiesta l'autentica della firma sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è invece prevista l'applicazione dell'imposta di bollo euro 16,00

Informazioni

Quali dichiarazioni riguarda


L'autocertificazione sostituisce definitivamente i certificati (quindi non è necessario presentare successivamente il certificato) relativi a:

  • nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • stato civile
  • godimento dei diritti politici ed iscrizione nelle liste elettorali 
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita dei figli
  • decesso di coniuge/genitori/figli
  • posizione riguardo agli obblighi militari
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • composizione del nucleo familiare al fine di ottenere gli assegni familiari
  • dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile 
  • certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole pubbliche ed all'Università
  • tutti i certificati che devono essere presentati alla Motorizzazione civile
  • titolo di studio o la qualifica professionale posseduta
  • esami sostenuti
  • titoli di specializzazione, aggiornamento, qualificazione tecnica, etc.
  • assenza di condanne penali
  • possesso di Codice Fiscale e Partita Iva ed i dati presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerenti all'interessato
  • situazione reddituale o economica anche al fine di ottenere benefici o vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • stato di disoccupazione - la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di casalinga, quella di studente
  • qualità di tutore e curatore
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione del tributo assolto
  • iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati
  • condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi o di benefici economici, di prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità per persone con disabilità.

Le dichiarazioni possono essere anche cumulative. Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto.

N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

Normativa di riferimento

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- art. 15 della legge 183/2011

Riferimenti e contatti

Ufficio
Anagrafe
Responsabile
Dott.ssa Simona Ficorilli
Indirizzo
Piazza Matteotti 7, Greve in Chianti
Tel
055055
Fax
0558544654
E-mail
demografici@comune.greve-in-chianti.fi.it
Orario di apertura
lunedì, martedì, giovedì e venerdi dalle 8.30-13.00, lunedì e giovedì anche 15.00-18.00

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