Autorizzazione Paesaggistica
Descrizione
Per l'esecuzione di interventi edilizi, per i quali non ricorrano le condizioni di cui all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrino nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato A del D.P.R. 13/02/2017 n. 31, da realizzarsi su immobili o aree di interesse paesaggistico tutelati ai sensi degli artt. 136, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004, è obbligatorio presentare una richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Modalità di richiesta
- PRATICHE DI COMPETENZA SUE (Edilizia residenziale):
dal 1° marzo 2016, l'obbligo di trasmissione in via telematica per TUTTE le pratiche di edilizia residenziale di competenza dello sportello SUE (possibilità dell'invio alternativo cartaceo solo per l'Attività edilizia libera - Comunicazione inizio lavori (CIL) ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett.a) e comma 2 lett. b), c), c bis), d), e), f) che consente il deposito diretto dell'avente titolo e non necessita di asseverazione di tecnico abilitato).
Per le modalita' di inoltro delle pratiche telematiche e per il recepimento della relativa modulistica si prega di fare riferimento alla pagina web dedicata www.comune.greve-in-chianti.fi.it > Home > SUE. L'atto o l'insieme di atti dovranno pervenire da casella mail di posta elettronica certificata (PEC) alla casella mail di posta elettronica del nostro Comune ovvero "comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it" ;- PRATICHE DI COMPETENZA SUAP (Edilizia produttiva e attivita'):
L'ufficio SUAP dal 1 aprile 2015 non accetta pratiche in forma cartacea neanche da soggetti di natura non imprenditoriale (Associazioni, Circoli e Affittacamere non professionali) per i quali veniva applicata una deroga all'invio per P.E.C..
Per l'accesso alla piattaforma STAR - Sistema Telematico di Accettazione Regionale è sufficiente la tessera sanitaria mentre per la presentazione di istanze è necessaria anche la Firma digitale, le istruzioni relative a tale procedura sono comunque disponibili all'interno del sito della Regione.
Scaricare la modulistica direttamente dalla sezione dedicata
Requisiti del richiedente
La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo.
Deve essere presentata qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Documentazione da presentare
Atti e documenti da allegare
1. Modulo di richiesta debitamente compilato (più marca da bollo del valore correnter),
2. Attestazione del versamento dei diritti di segreteria (vedi delibera diritti di segreteria)
3. Documentazione tecnica esplicativa degli interventi da realizzarsi completa di elaborato fotografico con schema dei punti di presa
4 Fotoinserimento dell'opera oggetto di richiesta
5. Relazione Paesaggistica redatta in conformità con quanto previsto dal DPCM 12/12/05
Costi
Il costo relativo alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica si compone delle seguenti voci:
- diritti di segreteria (vedi delibera diritti di segreteria);
Il costo relativo al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 167 D.Lgs. 42/2004
Modalità di pagamento
tramite la home page del comune servizio PAGO-PA Informativa pagamenti telematici
Tempi
Procedimento ordinario (art. 146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)
Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta formalmente completa per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l'istruttoria e acquisire il necessario parere della Commissione comunale per il Paesaggio.
Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti in sede di verifica, la stessa, previa comunicazione all'interessato, viene sospesa ed il termine di 40 giorni decorre dalla presentazione della documentazione integrativa.
La documentazione viene quindi trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici provvedendo ad informare il richiedente di tale invio.
La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. Decorso inutilmente tale termine il Comune può indire una conferenza di servizi, che deve pronunciarsi entro 15 giorni. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Soprintendenza, il Comune provvede sulla domanda di autorizzazione.
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
Con D.P.R. 13/2/17 n. 31 (pubblicato in GU n. 68 del 22/3/17 in vigore dal 6/4/17) sono stati individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ed è stato soppresso il D.P.R. 139/2010
Informazioni
Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o con il diniego.
L'autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni dal momento del suo rilascio, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposto a nuova autorizzazione.
L'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie. La sua richiesta deve essere presentata a corredo della richiesta di Permesso di costruire o preliminarmente rispetto alla presentazione della SCIA.
Avvertenze
Con D.P.R. 13/2/17 n. 31 (pubblicato in GU n. 68 del 22/3/17 in vigore dal 6/4/17) sono stati individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ed è stato soppresso il D.P.R. 139/2010.
Normativa di riferimento
- Art. 146 D.Lgs. 42/2004
- Art. 149 del D.Lgs. 42/2004
- Artt. 136, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004
- Art. 152 della L.R. 65/2014 e s.m.i.
- D.P.R. 31/2017 e.s.m.i.
- DPCM 12/12/05 concernente i contenuti della relazione paesaggistica;
Reclami ricorsi opposizioni
Per informazioni di carattere tecnico o amministrativo e per eventuali reclami o suggerimenti, inoltrabili anche per posta elettronica, è a disposizione il personale del Settore Tecnico ed il personale del Settore Amministrativo nell'orario di ricevimento al pubblico.
Eventuali ricorsi possono essere inoltrati alla Regione (per la nomina di un commissario ad acta) ed al giudice amministrativo (T.A.R.) o, alternativamente (rispetto al TAR), al Presidente della Repubblica.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Edilizia
- Indirizzo
- Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
- Tel
- 055055
- Fax
- 055 8544727
- sue@comune.greve-in-chianti.fi.it
- Orario di apertura
- lunedì (15,00 - 18,00) giovedì (8,30 - 13,00 / 15,00 - 18,00)
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