Commercio - Esercizi di vicinato
Descrizione
COMMERCIO AL DETTAGLIO - ESERCIZIO DI VICINATO
Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa direttamente al consumatore finale.
Per esercizi di vicinato, si intendono quegli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 300 m2. Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature vetrine cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce se accessibili alla clientela; non costituisce superficie di vendita l'area scoperta, adiacente all';esercizio, purché con superficie non superiore al 20% della superficie di vendita, nonché la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse.
Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.
ESERCIZIO DI VICINATO SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE
L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione Reg. (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del Reg.(CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso+dettaglio e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all'art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018.
Il modulo unificato della SCIA per l'esercizio di vicinato, presente sul portale Regionale STAR può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio di vicinato se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 74, comma 3, L.R. 62/2018).
Modalità di richiesta
Tutte le pratiche devono essere trasmesse allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.
APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE E AMPLIAMENTO DI ESERCIZIO DI VICINATO
Settore non alimentare:
Occorre presentare
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato
Settore alimentare:
Occorre presentare
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato
- Notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimentoASL90), per la quale non sono richieste asseverazionie che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato , quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi.
In caso di esercizio con superficie totale lora, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).
Settore non alimentare:
Occorre presentare:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Settore alimentare:
Occorre presentare:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato
- Notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimentoASL90), per la quale non sono richieste asseverazionie che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Esercizio di vicinato nel settore non alimentare con vendita di prodotti specifici
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) qualora per lo svolgimento dell'attività di commercio in esercizio di vicinato siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche:
- Vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale
- Vendita al minuto di GPL per combustione
- Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi
- Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari
- Insegna di esercizio soggetta a SCIA.
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Si applica. invece, il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990) qualora l'attività di commercio in esercizio di vicinato sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.
Nei seguenti casi l'attività non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso:
- Vendita al minuto di prodotti fitosanitari
- Vendita di armi diverse da quelle da guerra
- Vendita di oggetti preziosi
- Insegna di esercizio soggetta ad autorizzazione
SUBINGRESSO IN ESERCIZIO DI VICINATO:
Settore non alimentare
Occorre presentare:
- Comunicazione di subingresso
Settore alimentare
Occorre presentare:
- Comunicazione di subingresso - subingresso in notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni;
Subingresso in esercizio di vicinato , quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I oltre a quanto indicato sopra per il subingresso occorre presentare:
- Comunicazione per voltura prevenzione incendi, che sarà trasmessa dal SUAP ai Vigili del Fuoco.
CESSAZIONE DI ESERCIZIO DI VICINATO:
Occorre presentare:
- Comunicazione di cessazione
Requisiti del richiedente
Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018):
L'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali
L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006
Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018):
- Requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
- Mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)
Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018):
Sono richiesti per l'attività di vendita di generi alimentari.
Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri:
Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Costi
DIRITTI SUAP
DIRITTI ASL
Gli importi sono consultabili nella scheda della sezione modulistica Suap dedicata
Normativa di riferimento
- D.Lgs. n. 59/2010
- Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
- L.R. 62/2018 - Codice del Commercio
- Regolamento di attuazione della L.R. 62/2018 - DPRG 23/R/2020
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Sviluppo Economico
- Responsabile
- Laura Lenci
- Indirizzo
- Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
- Tel
- 055055
- sviluppo.economico@comune.greve-in-chianti.fi.it
- Orario di apertura
- Lunedì 15:00 - 18:00 Giovedì 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00
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