Descrizione

Tra le forme speciali di commercio al dettaglio si includono: gli spacci interni, i distributori automatici, la vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, vendite presso il domicilio del cosumatore e la vendita mediante persone incaricate.

Spacci interni
L’apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché di un'attività di vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della L.R. 62/2018.
L'attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.


Distributori automatici
L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
Il soggetto che presenta la SCIA invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l’avvio dell’attività, un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l’indicazione della collocazione dei distributori .
L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
La vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione viene effettuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 689 del codice penale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3 della L.R. 62/2018

Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico
Qualora non accessori ad altra attività di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza , tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare rifeimento al commercio elettronico) sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della L. 241/1990,  da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.


Vendite effettuate  presso il domicilio dei consumatori
Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.

Persone incaricate
L'attività di vendita effettuata presso il domicilio del consumatore, può essere svolta anche mediante persone incaricate in  possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e, ove richiesti, di cui all'articolo 12 della L.R. 62/2018.
L'esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l'attività e risponde agli effetti civili dell’attività delle medesime.
L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'articolo 11, dandone contestuale comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.

Requisiti del richiedente


 Requisiti soggettivi morali
- mancanza di condanne non inferiori a tre anni per delitti non colposi, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; - mancanza di condanne per delitti contro l'economia pubblica, l?industria ed il commercio e per i delitti di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, estorsione, delitti contro la persona commessi con violenza- mancanza di condanne per delitti contro l?igiene e la sanità pubblica- mancanza di due o più condanne nel quinquennio precedente all?inizio dell?esercizio dell?attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali- non essere incorsi nelle sanzioni o nelle limitazioni all'esercizio dell'attività previste dalla cd. Normativa Antimafia; -non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza salvo che non si sia ottenuta la riabilitazione- non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione adottate dalla legge nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.- non essere stati sottoposti all?applicazione di misure di sicurezza.Le condanne di cui sopra devono essere accertate con sentenza di condanna passata in giudicato.Il divieto di esercizio dell?attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora al pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Se è stata concessa la sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di esercizio dell?attività.Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste, dall'art.67 del D.lgs 06/09/2011 n.159 (Codice delle Leggi Antimafia); tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all'interessato:a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, o dall?eventuale preposto.in caso di società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti e' richiesto con riferimento al legale rappresentante, al preposto all?attività commerciale ed a tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del D.P.R.3/6/1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Requisiti soggettivi professionali
In caso di commercio nel settore alimentare il richiedente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dalla normativa vigente: a) frequenza con esito positivo ad un corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;b) aver esercitato in proprio l?attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione, o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell?imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS.c) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. I requisiti devono essere posseduti dal titolare dell?impresa o, per le società, da un legale rappresentante; sia per le imprese individuali che per le società i requisiti possono altresì essere posseduti da altra persona specificamente preposta all?attività commerciale.

Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Documentazione da presentare

SCIA - presentazione al SUAP tramite portale regionale Star

Costi

Diritti Suap

Diritti Asl (in caso di notifica sanitaria)

Gli importi sono consultabili nella scheda della sezione modulistica Suap dedicata

Normativa di riferimento

L.R. 62/2018

Regolamento regionale di attuazione DPRG 23/R/2020

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Sviluppo Economico
Indirizzo
Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
Tel
055055
Fax
055 8544727
E-mail
sviluppo.economico@comune.greve-in-chianti.fi.it
Orario di apertura
lunedì (15,00 - 18,00) giovedì (8,30 - 13,00 / 15,00 - 18,00)

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