Descrizione

Per commercio su area pubblica si intende l'attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibiltà.
Per aree pubbliche si intendono strade, piazze ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
L'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è quella nella quale l'operatore non staziona stabilmente sull'area pubblica, ma si ferma su domanda del cliente per il tempo necessario per concludere la transazione commerciale richiesta.
L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune;
Il Piano e il Regolamento provvede a definire le modalità di esercizio e le aree ove il commercio in forma itinerante è vietato.

Modalità di richiesta

L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio.
Attività in forma itinerante può riguardare la vendita di prodotti del settore alimentare e non alimentare.
Commercio in forma itinerante - settore non alimentare- Scia di inizio attività
Commercio in forma itinerante - settore alimentare - Scia di inizio attività e notifica sanitaria ai sensi del regolamento CE 852/2004

Requisiti del richiedente

Requisiti soggettivi morali
- mancanza di condanne non inferiori a tre anni per delitti non colposi, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; - mancanza di condanne per delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e per i delitti di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, estorsione, delitti contro la persona commessi con violenza- mancanza di condanne per delitti contro l'igiene e la sanità pubblica- mancanza di due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali- non essere incorsi nelle sanzioni o nelle limitazioni all'esercizio dell'attività previste dalla cd. Normativa Antimafia; -non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza salvo che non si sia ottenuta la riabilitazione- non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione adottate dalla legge nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.- non essere stati sottoposti all'applicazione di misure di sicurezza.Le condanne di cui sopra devono essere accertate con sentenza di condanna passata in giudicato.Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora al pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Se è stata concessa la sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di esercizio dell'attività.Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste, dall'art.67 del D.lgs 06/09/2011 n.159 (Codice delle Leggi Antimafia); tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all'interessato:a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, o dall'eventuale preposto.in caso di società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti e' richiesto con riferimento al legale rappresentante, al preposto all'attività commerciale ed a tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del D.P.R.3/6/1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
 Requisiti soggettivi professionali
a) frequenza con esito positivo ad un corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;b) aver esercitato in proprio l'attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione, o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS.c) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. I requisiti devono essere posseduti dal titolare dell'impresa o, per le società, da un legale rappresentante; sia per le imprese individuali che per le società i requisiti possono altresì essere posseduti da altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).

Documentazione da presentare

Scia da presentare al Suap competente per territorio.
La SCIA per commercio su area pubblica itinerante consente:
a) l'esercizio dell'attività in tutte le aree pubbliche non interdette dal Comune, al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) l'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c) la partecipazione alle fiere.

Costi

DIRITTI SUAP

Diritti ASl (in caso di notifica sanitaria)
Gli importi sono consultabili nella scheda della sezione modulistica Suap dedicata

Informazioni

L'abilitazione allo svolgimento dell'attività in forma itinerante, si consegue dopo la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività al SUAP del Comune presso il quale l'interessato intende avviare l'attività; detta abilitazione consente:a) l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;b) l'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;c) la partecipazione alle fiere.

Possono essere abilitati allo svolgimento dell'attività sia gli imprenditori individuali, sia tutte le società, anche di capitali.

L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

 

Cosa serve per esercitare l'attività

Segnalazione certificata di inizio attività.

Cosa serve per subentrare nell'esercizio dell'attività
la comunicazione di subingresso è effettuata secondo modalità stabilite dal comune prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque :
a- entro 60gg dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b- entro un anno dalla morte del titolare .

Entro 60 gg. dalla comunicazione il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante

L.R. 62 del 23/11/2018  artt 90 e 93
comunicazione  di subingresso

Cosa serve per cessare l'attività

la cessazione è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dalla cessazione definitiva (L.R.62/2018 art. 95)

Normativa di riferimento

Legge Regione Toscana 62/2018 (Codice del Commercio)
Regolamento regionale di attuazione DPRG 23/R/2020
Regolamento comunale disciplina commercio su aree pubbliche

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Sviluppo Economico
Indirizzo
Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
Tel
055055
Fax
055 8544727
E-mail
sviluppo.economico@comune.greve-in-chianti.fi.it
Orario di apertura
lunedì (15,00 - 18,00) giovedì (8,30 - 13,00 / 15,00 - 18,00)

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