Descrizione

Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 14 dicembre 2017 che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
Questa norma tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Che cos'è la DAT
La disposizione anticipata di trattamento, anche chiamata "testamento biologico" è l’espressione, mediante atto scritto, della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.
La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

All'interno delle DAT è possibile nominare un fiduciario. Il fiduciario deve essere persona maggiorenne capace di intendere e di volere. Il fiduciario potrà rappresentare l'interessato (disponente), nel far rispettare le volontà espresse nelle DAT nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie qualora il disponente non fosse più in grado di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.
Il fiduciario deve accettare la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo.
Al fiduciario viene consegnata una copia della DAT.

In assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT potranno essere fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare che nomina un amministratore di sostegno.

Banca Dati delle DAT
Presso il Ministero della Salute è stata istituita una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)


La banca dati DAT ha la funzione di:

 

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Modalità di richiesta

Le DAT possono essere espresse tramite:

- Atto pubblico notarile
- Scrittura privata autenticata dal notaio
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile
del Comune di residenza (se è istituito apposito registro)
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente alle strutture sanitarie che abbiano istituito la gestione elettronica della cartella clinica.

I cittadini residenti nel Comune di Greve in Chianti possono scegliere di consegnare le DAT presso l'Ufficio di Stato Civile, in piazza Matteotti 7 negli orari di apertura al pubblico.

In tal caso l'interessato deve presentarsi di persona.

Le DAT saranno registrate nell'apposito registro e conservate presso l'ufficio.

Con le stesse modalità è possibile modificare o revocare DAT già espresse, oppure effettuare una nomina o revoca del fiduciario.

Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente con atto scritto, sarà cura del disponente informare l'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta rinuncia.

Chi mi può aiutare a scrivere una DAT?
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).

Requisiti del richiedente

Le DAT possono essere predisposte da qualcunque persona che sia:
- maggiorenne
- capace di intendere e di volere

Per la consegna e la registrazione presso il Comune la persona deve essere:
- residente in quel Comune

Documentazione da presentare

Disposizione Anticipata di Trattamento in triplice copia, di cui almeno una firmata in originale dal disponente e, se nel caso, dal fiduciario. L'originale viene trattenuto dall'ufficio. Le due copie restituite al disponente affinchè ne possa consegnare una al fiduciario.

Il disponente deve presentarsi di persona con un documento di identità.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del disponente non consentano di rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. La consegna deve sempre avvenire personalmente con le medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta.

Costi

L’atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.
La registrazione è gratuita.

Informazioni

Nelle Dat può essere indicata una persona di fiducia (“fiduciario”) che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della Dat o con atto successivo che sarà allegato alla stessa.
Fermo restando che il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico è tenuto al rispetto delle Dat, che possono essere disattese in tutto o in parte dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle Dat, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Qualora le Dat non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
Il consenso informato della persona interdetta (art. 414 Codice Civile) è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile.
Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla stessa persona inabilitata.

Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in àmbito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno, ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 168 del 10/12/2019:

    a partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie delle Dat alla Banca dati nazionale, dovrà essere acquisito l'esplicito consenso del disponente, il quale, pertanto, dovrà essere informato di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, noto anche come GDPR, relativo alla protezione dei dati personali (vedi link esterni)
    a partire dal 31 gennaio 2020, il Comune dovrà trasmettere entro 60 giorni dall'attivazione della Banca dati nazionale delle Dat, al Ministero della Salute, al fine del loro inserimento in tale Banca dati, un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antecedentemente alla realizzazione della Banca dati
    entro il 31 luglio 2020, il Comune dovrà trasmettere al Ministero della Salute copie delle Dat dia disponenti di cui l'elenco precedente
    le copie delle Dat depositate prima del 1/02/2020, da acquisire alla Banca dati nazionale entro il 31/07/2020, poiché prive di esplicito consenso del disponente, potranno, su richiesta dello stesso disponente, essere cancellate con le modalità previste dall’informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale per le Dat
    gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
    i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili
    i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat

Modalità di consultazione delle Dat registrate nella banca dati nazionale

Possono accedere ai servizi di consultazione delle Dat registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione Spid o Cns, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato, nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato a effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Avvertenze

L'ufficiale di Stato Civile non prende parte alla stesura della DAT nè fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse

 

Normativa di riferimento

  • Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205  commi 418 e 419 dell’articolo 1
  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018)
  • Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – commi 418 e 419 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
  • Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 26 febbraio 2018

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato civile
Responsabile
Dott.ssa Simona Ficorilli
Indirizzo
Piazza Matteotti 7, Greve in Chianti
Tel
055055
Fax
0558544654
E-mail
demografici@comune.greve-in-chianti.fi.it
Orario di apertura
lunedì, martedì, giovedì e venerdi dalle 8.30-13.00, lunedì e giovedì anche 15.00-18.00

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