Enoturismo
Descrizione
Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura , di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e dei vigneti.
Modalità di richiesta
AVVIO
L'AVVIO dell' attività di ENOTURISMO è soggetto a:
- presentazione dI SCIA da inviare tramite portale STAR, al SUAP del Comune di Greve in Chianti (prima o contestualmente all'inizio dell'attività) utilizzando il codice attività 55.50.53R
Nel caso in cui l’attività di enoturismo sia attivata nell’ambi to dell’agriturismo, l’imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 30/2003 per la presentazione della DUA e della SCIA.
- Notifica Sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, che potrà essere presentata contestualmente alla SCIA sul portale STAR, attivando l'Endoprocedimento ASL 90, qualora necessaria.
Requisiti del richiedente
Possono esercitare le attività di enoturismo:
a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio o del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), e la federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;
c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica
Non possono esercitare l’attività di enoturismo:
- coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembr e 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;
- coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezz a), e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da par te degli agricoltori produttor i diretti).
Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo
Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno.
Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguent i requisiti:
a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);
b) attestato di frequenza rilascia to a seguito di un percorso formativo obbligator io per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/22007;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);
e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell’attività stessa;
f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l’attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica.
Nel caso di corsi formazione che aventi per oggetto sia l'attività vitivinicola che olivoleica la durata minima è settantacinque ore
Costi
DIRITTI SUAP
DIRITTI ASL (se presente notifica sanitaria 852/2004)
Gli importi sono consultabili nella scheda della sezione modulistica Suap dedicata
Informazioni
A fianco della pagina potete trovare:
- link di collegamento alla raccolta normativa della Regione Toscana
- link di collegamneto alla pagina del sito della Regione Toscana contente informazioni e aggiornamenti sull'attività agrituristica ed enoturistica
Avvertenze
All' art. 22 novies della L.R. 30/2003 sono indicati gli standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo.
L'art. 22 decies della L.R. 30/2003 disciplima l' attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti nell'attività di enotursimo
Sono in ogni caso escluse dall'ENOTURISMO le attività che configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande.
I soggetti che svolgono le attività di enoturismo sono inseriti nell’elenco regionale degli operatori tenuto dall’ARTEA tramite l’utilizzo del SIART e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 23/2000 a seguito della presentazione della SCIA.
I dati presenti nell’elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pulici, anche tramite diffusione telematica.
Normativa di riferimento
- L.R. 30/2003 - Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche ,dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana
- DPGR 46/R/2004 - Regolamento di attuazione della L.R. 30/2003
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Ufficio Sviluppo Economico
- Indirizzo
- Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
- Tel
- 055055
- Fax
- 0558544727
- sviluppo.economico@comune.greve-in-chianti.fi.it
- Orario di apertura
- Lunedì 15:00 - 18:00 Giovedì 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00
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