Descrizione

L'attività di noleggio senza conducente consiste nel mettere a disposizione di terzi veicoli di cui un’impresa è proprietaria o ha la disponibilità giuridica.
Il Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 art. 84) indica nel dettaglio quali siano i veicoli che possono essere destinati alla locazione senza conducente, ovvero "veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive”, specificando che tali veicoli debbano essere muniti di carta di circolazione.

I veicoli targati, devono essere immatricolati "uso conto terzi".

Il presupposto per l'esercizio dell'attività è la disponibilità di una rimessa, che può essere all'aperto o al chiuso.

Modalità di richiesta

Per l'avvio di un'attività di noleggio senza conducente è necessario inoltrare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA esclusivamente attraverso procedura on-line del Portale telematico regionale Star.

In caso di cessazione dell'attività o di variazione dei veicoli destinati al noleggio, gli appositi modelli di comunicazione vanno inviati, sempre attraverso il Portale regionale, seguendo la procedura di modifica attività.

Requisiti del richiedente


Requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti morali ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 (TULPS);

- iscrizione nel registro delle imprese;

-  per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

Requisiti oggettivi:

- disponibilità dei veicoli adibiti a noleggio e dei locali per il rimessaggio degli stessi;

- Il libretto di circolazione dei veicoli adibiti a noleggio deve riportare la dizione "locazione senza conducente" ai sensi dell’art. 84, c. 5, del D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 3, c.2, del D.P.R. 481/2001;

- rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, del codice della strada e della circolazione dei veicoli

-  conformità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011).

Iter procedura

La Scia ha efficacia immediata, pertanto l’attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell’articolo 19 c. 3 della L. 241/1990

Costi

DIRITTI SUAP


Gli importi sono consultabili nella scheda della sezione modulistica Suap dedicata

Normativa di riferimento

- Art. 86 T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773;
- Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 06.05.1940 n. 635;
- D.P.R. 19.12.2001 n. 481, “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente”;
- D.P.R. 19.12.2001 n. 480, “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”;
- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, Codice della Strada;
- D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”;

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Sviluppo Economico
Responsabile
Laura Lenci
Indirizzo
Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
Tel
055055
Fax
055 8544727
E-mail
sviluppo.economico@comune.greve-in-chianti.fi.it
Orario di apertura
lunedì (15,00 - 18,00) giovedì (8,30 - 13,00 / 15,00 - 18,00)

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