Oleoturismo
Descrizione
Per oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti,le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei frantoi e degli oliveti
Modalità di richiesta
AVVIO
L'AVVIO dell' attività di OLEOTURISMO è soggetto a:
- presentazione dI SCIA da inviare tramite portale STAR, al SUAP del Comune di Greve in Chianti (prima o contestualmente all'inizio dell'attività) utilizzando il codice attività 55.50.53R
Nel caso in cui l’attività di oleoturimo sia attivata nell’ambito dell’agriturismo, l’imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 30/2003 per la presentazione della DUA e della SCIA.
- Notifica Sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, che potrà essere presentata contestualmente alla SCIA sul portale STAR, attivando l'Endoprocedimento ASL 90, qualora necessaria.
Requisiti del richiedente
Possono esercitare le attività di oleoturismo:
a) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva;
b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio o dell’olio, riconosciute ai sensi della l.r. 45/2003 e la federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;
c) gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell’olio extra-vergine di oliva;
d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell’olio extra-vergine di oliva.
Non possono esercitare l’attività di oleoturismo:
- coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembr e 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;
- coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezz a), e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da par te degli agricoltori produttori diretti).
Requisiti per lo svolgimento delle attività di oleoturismo:
Per lo svolgimento delle attività di oleoturismo è necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno.
Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di
imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);
b) attestato di frequenza con profitto rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/2007;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e
dell'olio di oliva)
e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito olivicoleico nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività di di oleoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell’attività stessa;
f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione avente a oggetto l’attività olivoleica organizzato dalle associazioni di categoria,ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari acinquanta ore di formazione teorica/pratica.
Nel caso di corsi di formazione avente per oggetto sia l'attività vitivinicola che olivoleica la durata minima è settantacinque ore.
Costi
DIRITTI SUAP
DIRITTI ASL (se presente notifica sanitaria 852/2004)
Gli importi sono consultabili nella scheda della sezione modulistica Suap dedicata
Informazioni
A fianco della pagina potete trovare:
- link di collegamento alla raccolta normativa della Regione Toscana
- link di collegamneto alla pagina del sito della Regione Toscana contente informazioni e aggiornamenti sull'attività agrituristica ,enoturistica e oleoturistica
Avvertenze
All' art. 22 novies della L.R. 30/2003 sono indicati gli standard minimi di qualità per svolgere attività di oleoturimo.
L'art. 22 decies della L.R. 30/2003 disciplima l' attività di degustazione dell'olio in abbinamento ad alimenti nell'attività di oleoturismo
Sono in ogni caso escluse dall'OLEOTURISMO le attività che configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande.
I soggetti che svolgono le attività di oleoturismo sono inseriti nell’elenco regionale degli operatori tenuto dall’ARTEA tramite l’utilizzo del SIART e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 23/2000 a seguito della presentazione della SCIA.
I dati presenti nell’elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.
Normativa di riferimento
- L.R. 30/2003 - Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche ,dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana
- DPGR 46/R/2004 - Regolamento di attuazione della L.R. 30/2003
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Ufficio Sviluppo Economico
- Indirizzo
- Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
- Tel
- 055055
- Fax
- 0558544727
- sviluppo.economico@comune.greve-in-chianti.fi.it
- Orario di apertura
- Lunedì 15:00 - 18:00 Giovedì 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00
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