Informazioni

Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati.

Con ordinanza sindacale vengono disposte dall'autorità amministrativa competente le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Chiunque abbandona o deposita rifiuti o li immette in acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 255 comma 1 del d. lgs. n. 152/2006:

  •   da 105,00 € a 620,00 € nel caso di rifiuti pericolosi e rifiuti ingombranti
  •   da 25,00 € a 150,00 € nel caso di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981. Al verbale di accertamento, emesso ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81, per la contestazione dell'illecito amministrativo per la violazione dell'art. 192 coma 1 del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'interessato può entro 30 giorni presentare istanza di ricorso, in carta da bollo da 16,00 €, avanti il Sindaco o il dirigente competente.

Chiunque non ottemperi all'ordinanza sindacale è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno; il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esecuzione di quanto disposto con l'ordinanza non ottemperata. Avverso, invece, il provvedimento di ordinanza sindacale o dirigenziale, può essere proposto ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, da notificarsi al Comune entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Normativa di riferimento

- decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Riferimenti e contatti

Ufficio
ambiente
Responsabile
Simone Coccia
Indirizzo
Viale Vanghetti, 2 Greve in Chianti (FI)
Tel
055055
E-mail
ambiente@comune.greve-in-chianti.fi.it

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