Descrizione

Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione (che tuttavia può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico) per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.

Per superficie di somministrazione si intende l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

Per impianti e attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici aperte al pubblico, come sopra definiti.

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
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La vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale, inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento.

Requisiti del richiedente

Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018):

- requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
- mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)
- non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 (TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018):

Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano
b) avere, per almeno 2 (due) anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purch nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della L.R. 32/2002, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art.71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri:

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative

Iter procedura

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmess in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.101R:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione, come proposta dallo stesso STAR e che svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS
- la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimentoASL90), per la quale non sono richieste asseverazionie che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
- la comunicazione per la vendita al minuto di bevande alcoliche, che sarà trasmessa a cura del SUAP alla Agenzia delle Dogane

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

Subingresso in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

Per il subingresso devono essere presentati, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.101R:
- la comunicazione per subingresso in esercizio di somministrazione, come proposta dallo stesso STAR
- la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
- la comunicazione per la vendita al minuto di bevande alcoliche, che sarà trasmessa a cura del SUAPalla Agenzia delle Dogane

Costi

DIRITTI SUAP

DIRITTI ASL

Gli importi sono consultabili nella scheda della sezione modulistica Suap dedicata

 

Informazioni

Requisiti oggettivi (art. 48 L.R. 62/2018):


L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno con DM 564/92 sulla sorvegliabilità (es. accesso diretto dalla pubblica via, assenza di collegamenti con le civili abitazioni o con spazi che permettano un accesso all'esterno, ecc).

Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 59/2010
- Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
- Decreto ministeriale 564/92 - Regolamento sui criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
- L.R. 62/2018 - Codice del Commercio
- Regolamento  di attuazione della L.R. 62/2018 - DPRG 23/R/2020

Riferimenti e contatti

Ufficio
Sviluppo Economico
Responsabile
Laura Lenci
Indirizzo
Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
Tel
055055
Fax
0558544727
E-mail
sviluppo.economico@comune.greve-in-chianti.fi.it
Orario di apertura
Lunedì 15:00 - 18:00 Giovedì 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00

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