Descrizione

Gli esercizi di bed and breakfast rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016.
Gli esercizi di bed and breakfast  sono strutture composte da non più di 6 (sei) camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 (dodici) posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione
I bed and breakfast possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale: può prevedere anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati  e uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio
b) in forma non imprenditoriale: l'attività può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
L'utilizzo delle abitazioni per l'attività di bed and breakfast non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici

Modalità di richiesta

Avvio attività:
L’avvio dell'attività di bed and braekfast  è soggetto a SCIA da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività, in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.40.42R contenente:
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
modulo endoprocedimento RIC-15, "Comunicazione delle caratteristiche, delle attrezzature e dei servizi della struttura", indirizzato "All'Ufficio Turismo del Comune capoluogo" ; tale modulo, reperibile in STAR, deve essere scaricato come pdf cliccando sulla piccola icona posta accanto alla "i" di informazioni; una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere poi allegato come file firmato digitalmente, a formare parte integrante e sostanziale del complessivo invio della pratica.
Notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE) (endoprocedimento ASL 90), che sarà trasmesso a cura del SUAP alla ASL
La SCIA, completa in tutte le sue parti  ha efficacia immediata.
Variazione – Subingresso – Sospensione - Cessazione:
La variazione, il subigresso, la sospensione o la cessazione dell'attività devono essere comunicati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.40.42R.
La comunicazione di subingresso è effettua ta prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque :
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare

La sospensione delle attività di bed and breakfast per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP.
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.

La cessazione dell'attività  di bed and breakfast è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP  entro trenta giorni dal suo verificarsi

Requisiti del richiedente

Requisiti soggettivi:
non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
in caso di società o di organi mo collettivo, indicati nei precedenti punti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell' articolo 85 del decre to legislativo 6 settemb r e 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documenta zione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 )
nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore, che deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore
nel caso di bed and breakfast non professionale, è necessario che chi presenta la pratica abbia la residenza  e il domicilio nell’abitazione.

Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono:
- permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
-  permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare
- permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri
- permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore
- permesso di soggiorno per motivi umanitari
- permesso di soggiorno per attesa occupazione
- permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Costi

Il costo relativo alla presentazione delle pratiche al Suap si compone delle seguenti voci:
- Diritti suap
- Diritti ASL per notifica sanitaria

Gli importi sono reperibili nella sezione modulistica suap dedicata

Tempi

La SCIA  ha efficacia immediata.

Informazioni

Denominazione (art. 13 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R 86/2016)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia.
Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.

Insegna (art. 14 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.
La Giunta regionale con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi eserci a l’attività, all’esterno della residenza.

Digital detox (art. 15 regolamento 47/R/2018 e art.3, comma 1, lettera " j" L.R. 86/2016)
Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Assistenza sanitaria (art. 16 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.

Accesso di animali (art. 17 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
Le struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).

Esercizio dell'attività (art. 18 regolamento 47/R/2018 e art. 32, comma 1, art. 50, art. 60, art. 66 L.R. 86/2016)
L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi rispettivamente degli articoli 32, 50, 60 e 66 del Testo unico.
La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 della L.R. 86/2016 e dal regolamento nr. 47/R/2018, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP.
Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.

Requisiti propri dei locali destinati a bed and breakfast (art. 48 regolamento 47/R/2018 art. 3, comma 1, lettera "n" L.R. 86/2016, art. 54, comma 1, lettere "a" e "b" L.R. 86/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                      Necessitano i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione, come di seguito esposti.
Per le camere a più di 2 (due) letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a 2 (due) letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a 2 (due) letti.
Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente,specchio, ogni 8 (otto) posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi
Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
I bed and breakfast devono disporre di uno spazio attrezzato per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.

Servizi minimi da assicurare negli esercizi di bed and breakfast (art. 48 regolamento 47/R/2018)
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile;
e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Accessibilità alle persone disabili (articoli 2 e 64 regolamento 47/R/2018)
Come tutte le e strutture ricettive, e qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, i bed and breakfast forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A al regolamento attuativo 47/R/2018 e secondo le indicazioni ivi contenute.
Il sito web del bed and breakfast deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Illink alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione

Normativa di riferimento

 


- L.R. dicembre 2016 n.86
- Decreto del preside nte della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della L.R. 20 dicembre 2016 n. 86)
- D.Lgs. 222/2016 (Madia 2) e relativa Tabella A sul regime amministrativo applicabile
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
- Reg. 852/2004/CE

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Sviluppo Economixo
Indirizzo
Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
Tel
055055
Fax
055 8544727
E-mail
sviluppo.economico@comune.greve-in-chianti.fi.it
Orario di apertura
lunedì (15,00 - 18,00) giovedì (8,30 - 13,00 / 15,00 - 18,00)

FEEDBACK

 

Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *