Descrizione

Gli esercizi di reidenze d'epoca rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016.
Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi
immobiliari di particola re pregio storico- archi tettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della egge 6 luglio 2002, n. 137 ), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
Le residenze d’epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 18 e 19 della L.R. 86/2016, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla L.R. 30/2003 che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denomina zione di «residenze d'epoca» mantenendo o gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi, le residenze turistico- lberghiere e gli alloggi agrituristici.
L'utilizzo delle abitazioni per l'attività di Residenza d'Epoca non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Modalità di richiesta

Avvio attività:
L’avvio dell'attività di  è soggetto a SCIA da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività, in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.40.48R contenente:
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
modulo endoprocedimento RIC-15, "Comunicazione delle caratteristiche, delle attrezzature e dei servizi della struttura", indirizzato "All'Ufficio Turismo del Comune capoluogo" ; tale modulo, reperibile in STAR, deve essere scaricato come pdf cliccando sulla piccola icona posta accanto alla "i" di informazioni; una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere poi allegato come file firmato digitalmente, a formare parte integrante e sostanziale del complessivo invio della pratica.
Notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE) in caso di somministrazione agli ospiti (endoprocedimento ASL 90), che sarà trasmesso a cura del SUAP alla ASL
La SCIA, completa in tutte le sue parti  ha efficacia immediata.
Variazione – Subingresso – Sospensione - Cessazione:
La variazione, il subigresso, la sospensione o la cessazione dell'attività devono essere comunicati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.40.48R.
La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare

La sospensione delle attività di Residenza d'Epoca per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP.
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.

La cessazione dell'attività  di Residenza d'epocaè soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP  entro trenta giorni dal suo verificarsi

Requisiti del richiedente

Requisiti soggettivi:
- non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
- In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti indicati nei precedenti punti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell' articolo 85 del decre to legislativo 6 settemb r e 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove  disposizioni in materia di documenta zione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 )
E' obbligatoria la designazione di un gestore, che deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore.

Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono:
- permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
-  permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare
- permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri
- permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore
- permesso di soggiorno per motivi umanitari
- permesso di soggiorno per attesa occupazione
- permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Costi

Il costo relativo alla presentazione delle pratiche suap si compone delle seguenti voci:
- Diritti suap
- Diritti ASL per notifica sanitaria

Gli importi sono reperibili nella sezione modulistica suap dedicata

Tempi

La SCIA  ha efficacia immediata.

Informazioni

Denominazione (art. 13 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R 86/2016)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia.
Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.

Insegna (art. 14 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.

Digital detox (art. 15 regolamento 47/R/2018 e art.3, comma 1, lettera " j" L.R. 86/2016)
Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Assistenza sanitaria (art. 16 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.

Accesso di animali (art. 17 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
Le struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).

Esercizio dell'attività (art. 18 regolamento 47/R/2018 e art. 32, comma 1, art. 50, art. 60, art. 66 L.R. 86/2016)
L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi rispettivamente degli articoli 32, 50, 60 e 66 del Testo unico.
La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 della L.R. 86/2016 e dal regolamento nr. 47/R/2018, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP.
Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.
Requisiti propri dei locali destinati ad Residenza d'epoca (Art. 54, comma 1, lettere "a" e "b" L.R. 86/2016)
Necessitano i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
Servizi minimi da assicurare negli esercizi di  Residenza d'epoca (art. 50 regolamento 47/R/2018)
Nelle residenze d'epoca devono essere assicurati i servizi minimi ed i requisiti tecnici e igienicosanitari:
a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere (vedi scheda affittacamere);
b) previsti per gli esercizi di bed and breakfast, qualora si somministrino alimenti e bevande (vedi scheda bed and breakfast);
c) previsti per le case e appartamenti per vacanz e, qualora l'offerta riguardi unità abitative (vedi scheda case e appartamenti per vacanze).

Nelle residenze d’epoca devono inoltre esse re assicurati i seguent i servizi minimi:
a) portineria almeno dodici ore al giorno;
b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
c) sala con televisore a uso comune ;
d) conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;
e) possibilità utilizzo del telefono della struttura ;
f) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;
g) wi- fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si
dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
In caso di eventi promozionali e culturali promossi dal comune compe t en t e per territorio, le residenze d'epoca possono essere aperte al pubblico e possono somministrare aliment i e bevande anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea dalla l.r. 62/2018.

Normativa di riferimento

- L.R. dicembre 2016 n.86
- Decreto del preside nte della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della L.R. 20 dicembre 2016 n. 86)
- D.Lgs. 222/2016 (Madia 2) e relativa Tabella A sul regime amministrativo applicabile
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
- Reg. 852/2004/CE
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Sviluppo Economixo
Indirizzo
Viale Vanghetti n. 2 presso il Palazzo della Torre - 1° piano
Tel
055055
Fax
055 8544727
E-mail
sviluppo.economico@comune.greve-in-chianti.fi.it
Orario di apertura
lunedì (15,00 - 18,00) giovedì (8,30 - 13,00 / 15,00 - 18,00)

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